Roma, 8 Aprile 2007
Solennità della Pasqua di Resurrezione del Signore
Progetto di vita apostolica
Associazione
dei Salesiani Cooperatori
STATUTO
Proemio
Diverse sono le strade offerte ai cristiani per vivere la fede del loro Battesimo. Alcuni, sotto l’impulso dello Spirito Santo, attratti dalla figura di don Bosco, realizzano l’ideale di “lavorare con lui” vivendo nella condizione secolare lo stesso carisma della Società di San Francesco di Sales.
Fin dall’inizio don Bosco pensò ad organizzare i collaboratori della sua opera: invitò laici, uomini e donne, e membri del clero diocesano, a “cooperare” alla sua missione di salvezza dei giovani, soprattutto di quelli poveri e abbandonati. Nel 1876 ne definì chiaramente il progetto di vita con il “Regolamento dei Cooperatori Salesiani” da lui scritto e successivamente approvato dalla Chiesa. Oggi i Salesiani Cooperatori e le Salesiane Cooperatrici sono diffusi e operano a livello mondiale.
Il presente testo ne descrive il Progetto di vita apostolica. Offre un autentico cammino di santificazione, secondo le esigenze della Chiesa e del mondo d'oggi. Per realizzarlo i Salesiani Cooperatori e le Salesiane Cooperatrici confidano nella fedeltà di Dio Padre, che li ha chiamati.
Cap. I
Il Salesiano Cooperatore e la Salesiana Cooperatrice nella Chiesa e nel mondo
art. 1. Il Fondatore: un uomo mandato da Dio
Per contribuire alla salvezza della gioventù, “porzione la più delicata e la più preziosa dell’umana società”, lo Spirito Santo, con l’intervento materno di Maria, suscitò San Giovanni Bosco, il quale fondò la Società di San Francesco di Sales (1859), insieme con Santa Maria Domenica Mazzarello l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1872), ed estese l’energia apostolica del carisma salesiano con la costituzione ufficiale della “Pia Unione dei cooperatori salesiani”, quale terzo ramo della Famiglia (1876), unito alla Società di San Francesco di Sales denominata anche Società Salesiana di San Giovanni Bosco o Congregazione Salesiana.
Lo Spirito Santo formò in San Giovanni Bosco un cuore di padre e di maestro, capace di dedizione totale, e gli ispirò un metodo educativo permeato dalla carità del Buon Pastore.
art. 2. I Salesiani Cooperatori: una vocazione specifica nella Chiesa
§1. Impegnarsi come Salesiani Cooperatori è rispondere alla vocazione salesiana, assumendo un modo specifico di vivere il Vangelo e di partecipare alla missione della Chiesa. È un dono e una libera scelta, che qualifica l’esistenza.
§2. Cristiani cattolici di qualsiasi condizione culturale e sociale possono percorrere questa strada. Essi si sentono chiamati a un tipo peculiare di vita di fede impegnata nel quotidiano, che è caratterizzata da due atteggiamenti:
a) sentire Dio come Padre e Amore che salva; incontrare in Gesù Cristo l’Unigenito Figlio, apostolo perfetto del Padre; vivere in intimità con lo Spirito Santo, animatore del Popolo di Dio nel mondo;
b) sentirsi chiamati ed inviati ad una missione concreta: contribuire alla salvezza della gioventù, impegnandosi nella stessa missione giovanile e popolare di don Bosco.
art. 3. I Salesiani Cooperatori: salesiani nel mondo
I Salesiani Cooperatori vivono la loro fede nella propria realtà secolare. Ispirandosi al progetto apostolico di don Bosco, sentono viva la comunione con gli altri membri della Famiglia salesiana. S’impegnano nella stessa missione giovanile e popolare, in forma fraterna e associata. Operano per il bene della Chiesa e della società, in modo adatto alla loro condizione e alle proprie concrete possibilità.
art. 4. Unica vocazione: due modi di viverla
§1. Don Bosco ha concepito l’Associazione dei Salesiani Cooperatori aperta sia ai laici che al clero secolare.
§2. I Salesiani Cooperatori laici attuano il loro impegno e vivono lo spirito salesiano nelle ordinarie situazioni di vita e di lavoro, con sensibilità e caratteristiche laicali, diffondendone i valori nel proprio ambiente.
§3. Il Salesiano Cooperatore vescovo, sacerdote o diacono secolare attua il proprio ministero ispirandosi a don Bosco, modello eminente di vita sacerdotale. Nelle scelte pastorali privilegia i giovani e gli ambienti popolari.
art. 5. L’Associazione nella Famiglia salesiana
L’Associazione dei Salesiani Cooperatori è uno dei gruppi della Famiglia salesiana. Insieme con la Società di San Francesco di Sales, l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e altri gruppi ufficialmente riconosciuti, è portatore della comune vocazione salesiana, corresponsabile della vitalità del progetto di don Bosco nella Chiesa e nel mondo.
L’Associazione apporta alla Famiglia salesiana i valori specifici della sua condizione secolare, nel rispetto dell’identità e autonomia proprie di ogni gruppo. Vive un particolare rapporto di comunione con la Società di San Francesco di Sales che, per volontà del Fondatore, ha nella Famiglia uno specifico ruolo di responsabilità.
art. 6. L’Associazione nella Chiesa
§1. L’Associazione dei Salesiani Cooperatori è approvata dalla Sede Apostolica come Associazione pubblica di fedeli e partecipa al patrimonio spirituale della Società di San Francesco di Sales.
I membri collaborano attivamente alla sua missione in nome della Chiesa, sotto l’autorità del Rettor Maggiore, quale Successore di don Bosco, in spirito di fedeltà ai Pastori e in collaborazione con le altre forze ecclesiali.
§2. I Salesiani Cooperatori manifestano una filiale devozione al Sommo Pontefice.
§3. L’Associazione dei Salesiani Cooperatori gode di personalità giuridica ecclesiastica pubblica. Ha la sua sede centrale in Roma.
Cap. II
Impegno apostolico del Salesiano Cooperatore e della Salesiana Cooperatrice
art. 7. Testimonianza delle Beatitudini
Lo stile di vita personale del Salesiano Cooperatore, improntato allo spirito delle Beatitudini, lo impegna ad evangelizzare la cultura e la vita sociale.
Per questo egli vive e testimonia:
- il primato dello spirito, la fecondità della sofferenza e la non-violenza come lievito di pace e di perdono;
- la libertà in obbedienza al piano di Dio, apprezzando il valore e l’autonomia propri delle realtà secolari, impegnandosi ad orientarle soprattutto verso il servizio alle persone;
- la povertà evangelica, amministrando i beni che gli sono affidati con criteri di sobrietà e condivisione, alla luce del bene comune;
- la sessualità secondo una visione evangelica di castità, improntata alla delicatezza e a una vita matrimoniale o celibe integra, gioiosa, centrata sull’amore.
art. 8. Impegno apostolico
§1. I Salesiani Cooperatori realizzano il loro apostolato in primo luogo attraverso gli impegni quotidiani. Seguono Gesù Cristo, Uomo perfetto, inviato dal Padre a servire gli uomini nel mondo. Per questo s’impegnano ad attuare, nelle ordinarie condizioni di vita, l’ideale evangelico dell’amore a Dio e al prossimo.
§2. Animati dallo spirito salesiano, portano ovunque un’attenzione privilegiata ai giovani, specialmente a quelli più poveri o vittime di qualsiasi forma di emarginazione, sfruttamento e violenza, a coloro che si avviano al mondo del lavoro ed a quanti danno segni di una vocazione specifica.
§3. Promuovono e difendono il valore della famiglia come nucleo fondamentale della società e della Chiesa e s’impegnano a costruirla come “Chiesa domestica”. I Cooperatori sposati vivono nel matrimonio la loro missione di coniugi e genitori: “cooperatori dell’amore di Dio creatore”, “primi e principali educatori dei figli”, secondo la pedagogia della bontà propria del Sistema Preventivo.
§4. Attuano la Dottrina Sociale della Chiesa e sono attenti ai mezzi della comunicazione sociale per favorirne un corretto uso educativo.
§5. Sostengono l’attività missionaria della Chiesa e s’impegnano per l’educazione alla mondialità come apertura al dialogo tra le culture.
art. 9. Compito di educazione cristiana
§1. I Salesiani Cooperatori portano ovunque l’impegno di educare ed evangelizzare, come faceva don Bosco, per formare “onesti cittadini, buoni cristiani, un giorno fortunati abitatori del cielo”, convinti di essere sempre in cammino verso una maggiore maturità umana e cristiana.
§2. Condividono con i giovani il gusto di vivere con autenticità i valori della verità, libertà, giustizia, senso del bene comune e servizio.
§3. Educano i giovani ad incontrare - nella fede e nei Sacramenti - il Cristo risorto, perché in Lui trovino il significato della vita e crescano come uomini e donne nuovi.
§4. S’impegnano ad aiutare i giovani a maturare progetti di vita capaci di sollecitarli a testimoniare la loro presenza cristiana e salesiana nella Chiesa e nella società.
art. 10. La pedagogia della bontà
Nel loro impegno educativo i Salesiani Cooperatori:
§1. adottano il “Sistema Preventivo” di don Bosco, che “si appoggia sopra la ragione, la religione e l’amorevolezza”; cercano la persuasione e non l’imposizione, la prevenzione piuttosto che la punizione, attraverso il dialogo costante;
§2. creano un ambiente familiare in cui la presenza animatrice, l’accompagnamento personale e l’esperienza di gruppo aiutano a percepire la presenza di Dio;
§3. promuovono il bene ed educano all’amore per la vita, alla responsabilità, alla solidarietà, alla condivisione e alla comunione;
§4. fanno appello alle risorse interiori della persona e credono nell’azione invisibile della grazia. Guardano ogni giovane con ottimismo realista, convinti del valore educativo dell’esperienza di fede. La loro relazione con i giovani è ispirata da un amore maturo e accogliente.
art. 11. Attività tipiche
I Salesiani Cooperatori sono aperti a molte forme di apostolato. Tra queste privilegiano, oltre al proprio lavoro e alla propria professionalità:
- la catechesi e la formazione cristiana;
- l’animazione di gruppi e movimenti giovanili e familiari;
- la collaborazione in Centri educativi e scolastici;
- il servizio sociale tra i poveri;
- l’impegno nella comunicazione sociale;
- la cooperazione nella pastorale vocazionale;
- il lavoro missionario;
- la collaborazione al dialogo ecumenico e interreligioso;
- l’impegno di carità nel servizio socio-politico;
- lo sviluppo dell’Associazione.
art. 12. Modalità e strutture in cui operare
§1. I Salesiani Cooperatori sostengono il proprio apostolato con la preghiera, con il coinvolgimento di altre persone e con mezzi materiali.
§2. Buona parte delle attività dei Salesiani Cooperatori si svolge, in spirito di collaborazione e cooperazione, nelle strutture in cui la condizione secolare offre loro maggiori possibilità di inserimento significativo: civili, culturali, socio-economiche, politiche, ecclesiali e salesiane.
§3. I Salesiani Cooperatori, inoltre, possono realizzare il loro impegno apostolico in opere autonomamente gestite dall’Associazione e mediante iniziative rispondenti alle urgenze del territorio.
Cap. III
Salesiano Cooperatore e Salesiana Cooperatrice in comunione e collaborazione
art. 13. Fratelli e sorelle in don Bosco
La comune vocazione e l’appartenenza alla stessa Associazione rendono i Salesiani Cooperatori fratelli e sorelle spirituali. “Uniti con un cuor solo e un’anima sola”, essi vivono la comunione fraterna con i vincoli caratteristici dello spirito di don Bosco.
Partecipano con gioia alla “vita di famiglia” dell’Associazione per conoscersi, crescere insieme, scambiare esperienze ed elaborare progetti apostolici.
art. 14. Corresponsabili nella missione
§1. Il Salesiano Cooperatore si sente responsabile della missione comune e la svolge secondo le proprie competenze e possibilità. Ciascuno è tenuto a partecipare con spirito di iniziativa alle riunioni di programmazione, realizzazione e verifica delle varie attività, alla scelta dei responsabili, e, se chiamato a ricoprire incarichi di responsabilità, s’impegna a svolgerli con fedeltà e spirito di servizio.
§2. Con responsabilità e senso di appartenenza, ogni Salesiano Cooperatore sostiene l’autonomia economica dell’Associazione perché possa svolgere la sua missione.
art. 15. Partecipazione alla vita della Famiglia salesiana
I Salesiani Cooperatori curano la comunione fraterna e la collaborazione con gli altri gruppi e membri della Famiglia salesiana mediante la conoscenza e l’informazione reciproca, il vicendevole aiuto spirituale e formativo, e il coinvolgimento negli impegni apostolici comuni.
Attraverso le Consulte della Famiglia salesiana ai diversi livelli ed altri organismi, favoriscono la ricerca comune di iniziative perché la missione salesiana offra un più ricco servizio alla Chiesa e alla società.
art. 16. Il ministero del Rettor Maggiore
§1. Il Rettor Maggiore della Società di San Francesco di Sales è il successore di don Bosco. Per esplicita volontà del Fondatore è il Superiore dell’Associazione e svolge in essa le funzioni di Moderatore supremo. Ne garantisce la fedeltà al Progetto del Fondatore e ne promuove la crescita.
§2. Nel suo ministero, esercitato anche mediante il Vicario o altro suo rappresentante, si avvale ordinariamente del Consiglio mondiale, soprattutto per animare l’intera Associazione e coordinare le iniziative formative ed apostoliche.
§3. I membri dell’Associazione nutrono verso il Rettor Maggiore sentimenti di sincero affetto e sono fedeli ai suoi orientamenti.
art. 17. Vincoli particolari con la Società di San Francesco di Sales e con l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
L’Associazione dei Salesiani Cooperatori ha con la Società di San Francesco di Sales un “vincolo di unione stabile e sicuro”, e particolari legami carismatici con l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Ogni comunità salesiana (SDB e FMA), ispettoriale e locale, si sente coinvolta nel compito auspicato da don Bosco di “sostenere e incrementare” l’Associazione, contribuire alla formazione dei suoi membri, far conoscere e promuovere il loro Progetto di vita apostolica.
art. 18. Legami con gli altri gruppi della Famiglia salesiana
I Salesiani Cooperatori si sentono vicini a tutti i gruppi appartenenti alla Famiglia salesiana. Sono aperti e promuovono ogni forma di collaborazione, in particolar modo con i gruppi laicali, nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuno.
Cap. IV
Lo spirito salesiano del Salesiano Cooperatore e della Salesiana Cooperatrice
art. 19. Preziosa eredità
Guidato dallo Spirito Santo, don Bosco ha vissuto ed ha trasmesso ai membri della sua Famiglia uno stile originale di vita e di azione: lo spirito salesiano.
Lo spirito salesiano è una tipica esperienza evangelica, che ha la sua sorgente nel cuore stesso di Cristo. Esso nella Chiesa e nel mondo anima la presenza e l’azione di quanti lo vivono. Si alimenta nell’impegno apostolico e nella preghiera, e caratterizza tutta la vita rendendola una testimonianza di amore.
Richiede un’esigente “metodologia ascetica” abbellita dal sorriso di un volto gioioso che si rifà alla sollecitazione di don Bosco: «lavoro e temperanza».
art. 20. Esperienza di fede impegnata
§1. Il Salesiano Cooperatore accoglie questo spirito come dono del Signore alla Chiesa e lo fa fruttificare secondo la propria condizione laicale o ministeriale. Egli partecipa all’esperienza spirituale di don Bosco, vissuta con particolare intensità dai primi cooperatori tra i giovani dell’oratorio in Valdocco, e s’impegna a vivere alla sequela di Cristo.
§2. Scopre nella Vergine Immacolata e Ausiliatrice l’aspetto più profondo della sua vocazione: essere vero “cooperatore di Dio” nella realizzazione del suo disegno di salvezza.
Si rivolge a Maria, Ausiliatrice e Madre del Buon Pastore, e Le chiede la forza necessaria per impegnarsi concretamente nella salvezza dei giovani.
§3. Promuove un’esperienza “pratica” di comunione ecclesiale.
art. 21. Centralità dell’amore apostolico
§1. Il cuore dello spirito salesiano è la carità apostolica e pastorale. Essa rende presente tra i giovani la misericordia del Padre, l’amore salvifico di Cristo e la forza dello Spirito Santo. Don Bosco l’ha espressa nel motto: “Da mihi animas, cetera tolle”. L’ha significata nel nome di “Salesiani”, scegliendo come patrono San Francesco di Sales, modello di umanesimo cristiano, di dedizione apostolica e di amabilità.
§2. Questa carità è per i Salesiani Cooperatori un dono di Dio, che li unisce a Lui e ai giovani. Ed è ispirata alla sollecitudine materna di Maria, che li aiuta nella loro testimonianza quotidiana.
Progetto di vita apostolica
Associazione
dei Salesiani Cooperatori
REGOLAMENTO
Introduzione
Il presente Regolamento completa il Progetto di Vita Apostolica definito nello Statuto dell'Associazione. Offre indicazioni e stabilisce norme per rendere operativi i principi espressi nello Statuto.
Cap. I.
Impegno apostolico del Salesiano Cooperatore e della salesiana Cooperatrice nella Chiesa e nel mondo
art. 1. I Salesiani Cooperatori e le Salesiane Cooperatrici nella Chiesa
§ 1. I Salesiani Cooperatori si inseriscono nella Chiesa locale mettendosi a servizio della parrocchia e della diocesi. Chiamati dalla Chiesa ad un ministero, lo esercitano con disponibilità e atteggiamento di servizio nello stile salesiano.
§ 2. I Salesiani Cooperatori promuovono l'adesione al Magistero della Chiesa. Le relazioni con i parroci, sacerdoti, religiosi e con altri laici, sono improntate a stima, solidarietà ed attiva partecipazione ai piani pastorali, in modo particolare quelli giovanili, familiari e vocazionali.
art. 2. I Salesiani Cooperatori e le Salesiane cooperatrici nella realtà socio-culturale
§1. In tutti gli ambienti di vita, i Salesiani Cooperatori sono fedeli al Vangelo ed agli insegnamenti della Dottrina Sociale della Chiesa. Attenti ai segni dei tempi, continuano l'opera creatrice di Dio e testimoniano Cristo con l'onestà, l’operosità, la coerenza della vita, la missione educativa, la professionalità seria e aggiornata, la condivisione delle gioie, dei dolori, degli ideali, la disponibilità al servizio del prossimo in ogni circostanza.
§2. Mirano alla formazione di una matura coscienza critica per partecipare responsabilmente alla vita sociale negli ambiti della cultura, dell'economia e della politica. Rifiutano tutto ciò che provoca e alimenta l'ingiustizia, l'oppressione, l'emarginazione e la violenza, ed agiscono coraggiosamente per rimuoverne le cause.
§3. Prestano attenzione e valorizzano la dimensione etica della cultura. Si mantengono costantemente aggiornati sull’evoluzione dei mezzi della comunicazione sociale, soprattutto per l’incidenza che essi hanno sulla formazione dei giovani e dei ceti popolari.
§4. S’inseriscono, secondo le proprie capacità e possibilità, nelle strutture culturali, sindacali, socio-politiche, per il raggiungimento e lo sviluppo del bene comune. Operano, conformemente alle esigenze evangeliche di libertà e di giustizia, per il rispetto dei diritti umani e di conseguenza per risanare e rinnovare le mentalità e i costumi, le leggi e le strutture degli ambienti in cui sono inseriti.
art. 3. L’Associazione nella realtà civile ed ecclesiale
§1. L'Associazione è attenta alle sollecitazioni provenienti dalla società civile per la promozione integrale della persona e dei suoi diritti fondamentali.
§2. L’Associazione interviene coraggiosamente, secondo le indicazioni del Magistero della Chiesa, per promuovere una cultura socio-politica ispirata al Vangelo e per difendere i valori umani e cristiani. Illumina e stimola gli Associati ad assumere responsabilmente i propri impegni nella società.
Si rende presente in associazioni, movimenti e gruppi apostolici, agenzie educative, organismi che si prefiggono in modo speciale il servizio alla gioventù e alla famiglia, che promuovono la solidarietà con i popoli in via di sviluppo, la giustizia e della pace.
§3. L’Associazione segue con particolare attenzione la realtà del volontariato sociale. Aderisce a proposte formative e partecipa ad iniziative di organismi d’ispirazione cristiana.
§4. L’Associazione s’impegna a favorire il dialogo interculturale e interreligioso.
art. 4. Strutture in cui operare
I Salesiani Cooperatori promuovono l’avvio e il funzionamento di opere associative, attivandosi negli ambienti nei quali sono inseriti; in modo particolare:
- in quelli civili, culturali, socio-economici e politici: prestando attenzione all'educazione della gioventù e alla vita delle famiglie;
- in quelli ecclesiali: offrendo responsabilmente la propria collaborazione ai vescovi e ai parroci, specialmente nelle comunità parrocchiali;
- negli ambienti animati dalla Congregazione Salesiana, dall’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice o da altri Gruppi della Famiglia salesiana;
- nelle opere gestite da altre comunità religiose e movimenti ecclesiali.
Art. 5. Opere direttamente gestite dall’Associazione o da membri dell’Associazione.
§1. I Salesiani Cooperatori possono esprimere il loro lavoro apostolico in opere gestite direttamente dall’Associazione o da membri dell’Associazione. Tali opere devono esprimere nelle proprie caratteristiche e nelle proprie finalità lo spirito ed il carisma dell’Associazione stessa, secondo quanto sarà definito nei rispettivi Statuti.
§2. La responsabilità della gestione sarà sempre direttamente collegata all’Associazione locale che ha promosso l’opera o ai membri che si sono direttamente assunti la gestione, senza oneri per i livelli superiori della stessa Associazione. In quelle realtà in cui lo si consideri opportuno, si potrà iniziare il processo per il riconoscimento civile, in vista di un più ampio sviluppo dell’opera stessa in campo civile.
Cap. II
Salesiano Cooperatore e Salesiana Cooperatrice in comunione e collaborazione
art. 6. Spirito di famiglia
§1. Per far crescere il senso di appartenenza all’Associazione, i Salesiani Cooperatori si sostengono l’un l’altro con lo scambio dei beni spirituali.
§2. Manifestano in modo concreto la loro solidarietà umana e cristiana ai Salesiani Cooperatori ammalati e in difficoltà accompagnandoli anche con l'affetto e la preghiera.
§3. In comunione con i Salesiani Cooperatori defunti e grati alla loro testimonianza, pregano per loro e ne continuano con fedeltà la missione.
§4. Nella fedeltà al Magistero della Chiesa, e ai suoi orientamenti pastorali sulle tematiche della famiglia e nello spirito di carità cristiana, l’Associazione manifesta attenzione verso gli associati che subiscono le conseguenze di situazioni di separazione e/o divorzio. L’Associazione li accompagna nel difficile cammino esistenziale e di fede che percorrono. Tale atteggiamento sarà ricambiato con l’impegno a vivere la propria condizione confidando nell’infinita misericordia del Padre, e conservando un tenore di vita coerente con i doveri fondamentali assunti con la Promessa.
§5. In spirito di famiglia l’Associazione si mostra aperta ai religiosi ed alle religiose della Famiglia salesiana che per valide ragioni hanno lasciato il proprio istituto, e si sentono sempre legati allo spirito di don Bosco. Per questi l'entrata ufficiale nell'Associazione richiede un cammino formativo adeguato alla loro nuova realtà.
art. 7. Corresponsabili nell'azione
Perché la corresponsabilità nella missione si traduca in corresponsabilità nell'azione:
§1. nell’ambito dell’Associazione gli incarichi, a qualsiasi livello, sono esercitati in spirito di servizio secondo i principi di comunione, di corresponsabilità e di cooperazione
§2. nella diversità delle situazioni e degli impegni, i Salesiani Cooperatori portano all'Associazione il proprio valido contributo.
Tutti sono chiamati a partecipare, in vari modi, alla vita dell’Associazione:
- i giovani, portatori di dinamismo, contribuiscono alla missione comune con la loro sensibilità e capacità creativa;
- gli adulti e anziani, con la loro esperienza matura e lunga fedeltà, apportano la testimonianza di una vita radicata in Cristo e vissuta nelle realtà temporali: famiglia, impegno nell’ambito del proprio lavoro e della cultura; esercizio delle responsabilità sociali, economiche e politiche;
- coloro che sono impossibilitati a svolgere un'attività, potenziano l’azione educativa e l'apostolato di tutti con l'offerta della loro sofferenza e preghiera;
- i membri del clero diocesano, come Salesiani Cooperatori, offrono il servizio del proprio ministero.
art. 8. Solidarietà economica
§1. Il senso d’appartenenza e di corresponsabilità coinvolge anche l'aspetto economico dell’Associazione. Per il suo funzionamento e per l’attuazione della missione a livello locale, provinciale e mondiale i Salesiani Cooperatori la sostengono con contributi annuali.
§2. Vivono la solidarietà anche attraverso le offerte inviate al Rettor Maggiore per sostenere, secondo le proprie possibilità, le necessità mondiali dell’Associazione, iniziative missionarie ed altri progetti legati alla missione salesiana.
art. 9. Legami particolari con la Società di San Francesco di Sales e l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
§1. Le relazioni con i confratelli SdB e le consorelle FMA si sviluppano in un clima di reciproca fiducia. L’animazione dei Centri costituiti presso le opere salesiane coinvolge i Delegati e le Delegate, la Comunità religiosa ispettoriale e locale, nel compito di contribuire alla formazione degli associati, perché promuovano e testimonino il carisma salesiano soprattutto nell’ambiente laicale.
§2. Ispettori ed Ispettrici, con la collaborazione dei Direttori e delle Direttrici, garantiscono l'unità nella comunione e nella missione. S’impegnano a promuovere la crescita spirituale dei Centri e coinvolgono le comunità religiose nella testimonianza dei valori della santità, e nel servizio generoso dell’animazione.
Art. 10 . Legami con i gruppi della famiglia salesiana
§1.I Salesiani Cooperatori, riconoscendo la comune spiritualità e missione che li unisce agli altri gruppi della Famiglia salesiana, sono solidali nel fronteggiare le sfide pastorali della missione salesiana nel mondo.
§2. Per realizzare concretamente la comunione con i gruppi della Famiglia salesiana, i Salesiani Cooperatori sono chiamati a promuovere incontri, celebrazioni, giornate di formazione e di aggiornamento, momenti di animazione, amicizia e familiarità, giornate di preghiera, ritiri ed esercizi spirituali.
§3. Sono particolarmente aperti alla collaborazione con le associazioni salesiane laicali nel rispetto delle loro diverse identità.
Cap. III
Lo spirito salesiano del Salesiano Cooperatore e della Salesiana Cooperatrice
art. 11. Stile di azione
§1. Don Bosco è stato un uomo pratico e intraprendente, lavoratore infaticabile e creativo, animato da ininterrotta e profonda vita interiore. I Salesiani Cooperatori, fedeli al suo spirito, attenti alla realtà hanno il senso del concreto. Discernono i segni dei tempi e si sforzano di dare risposte adeguate ai principali bisogni giovanili emergenti dal territorio e dalla società civile con spirito di iniziativa. Sono pronti a verificare e riadattare costantemente la propria azione.
§2. Accompagnano la loro azione con un atteggiamento di contemplazione che li spinge a ricercare e riconoscere il mistero della presenza di Dio nel quotidiano ed il volto di Cristo nei fratelli. Pertanto affrontano con serenità le difficoltà della vita, le gioie e le sofferenze e accettano la croce che accompagna il lavoro apostolico.
art. 12. Vita spirituale
§1. I Salesiani Cooperatori alimentano la loro vita interiore attraverso la partecipazione ai sacramenti, il dialogo quotidiano con il Signore e la lectio divina.
§2. Celebrano le festività della tradizione salesiana.
§3. Partecipano agli esercizi spirituali annuali e ai ritiri, proposti dall'Associazione.
§4. Valorizzano la direzione spirituale come accompagnamento esercitato, in particolare, da salesiani (religiosi, religiose e laici).
Cap. IV
Appartenenza e formazione
del Salesiano Cooperatore e della Salesiana Cooperatrice
Art. 13 Entrata nell’Associazione
§1. L’aspirante, completato il processo di formazione, presenta la domanda scritta di entrata nell’Associazione al Consiglio Locale.
§2. Il Consiglio locale trasmette la domanda dell’aspirante, accompagnata dalla propria valutazione, al Consiglio provinciale, che sulla base di tale valutazione procede alla approvazione definitiva.
§3. L’entrata nell’Associazione si realizza mediante la Promessa personale accolta, a nome dell’Associazione, dal Coordinatore Provinciale o da altro associato da lui delegato.
art. 14. Senso di appartenenza
§1. Per far crescere il senso di appartenenza all’Associazione ed alimentare costantemente la propria vocazione, il Consiglio di ogni Centro locale s’impegna ad offrire annualmente la possibilità ai Salesiani Cooperatori di rinnovare la promessa, preferibilmente in occasione di una festività salesiana.
§2. Il mancato rinnovo della promessa per un periodo di tre anni, senza un valido motivo, accompagnato da un allontanamento dalla vita associativa, impegnerà il Consiglio Locale a verificare la situazione di distacco dalla vita del centro.
§3. Il Consiglio locale ha la responsabilità fraterna di contattare e accompagnare il Salesiano Cooperatore o la Salesiana Cooperatrice, che si sono allontanati invitandoli ad un processo di discernimento sulla loro situazione di appartenenza al Centro.
§4. I Salesiani Cooperatori, che sono particolarmente impegnati in altre realtà apostoliche o di volontariato, portano il loro carisma specifico, dilatano l’opera dell’Associazione e arricchiscono il Centro con la condivisione della loro esperienza.
art. 15. Iniziative di formazione iniziale
§1. Il processo della formazione accompagna gli associati in tutta la loro vita perché il Signore chiama sempre attraverso la continua evoluzione delle situazioni personali ed ambientali.
§2. Per accompagnare il processo di discernimento dell'Aspirante, l’Associazione promuove percorsi formativi strutturati e flessibili sia comunitari, sia personali. Questi includono lo studio e l’analisi di alcune tematiche formative riferite alla sfera umana, cristiana, ecclesiale, salesiana:
- Parola di Dio
- Documenti della Chiesa
- Vita e opera di don Bosco
- Sistema Preventivo di don Bosco
- Progetto di Vita Apostolica dell’Associazione
- Documenti del Rettor Maggiore
- Documenti dell’Associazione
- Spiritualità e Santità salesiana
- Storia e sviluppo del carisma della Famiglia salesiana
§3. Fa parte integrante della formazione iniziale un impegno apostolico salesiano e la partecipazione alla vita del Centro.
art. 16. Iniziative di formazione permanente
§1. Consapevoli dell'esigenza della formazione permanente, i Salesiani Cooperatori:
- sviluppano le proprie doti umane, per assolvere sempre meglio le responsabilità familiari, professionali e civili;
- maturano la propria fede e carità, crescendo nell'unione con Dio, per rendere la loro vita più evangelica e più salesiana;
- dedicano tempo alla riflessione e allo studio, per approfondire la Sacra Scrittura, la dottrina della Chiesa, la conoscenza di Don Bosco, i documenti salesiani;
- si qualificano per l'apostolato e il servizio cui sono chiamati.
§2. Sono iniziative particolarmente formative:
- le riunioni periodiche, almeno mensili, svolte secondo le esigenze di vita e di apostolato dei membri del Centro; e altre forme di incontro possibilmente aperte al territorio e alla società civile;
- i momenti intensi di preghiera e di discernimento;
- i contatti con i Gruppi della Famiglia salesiana a tutti i livelli;
- l’approfondimento dei sussidi della Famiglia salesiana, con attenzione preferenziale al Bollettino Salesiano.
§3. Hanno rilevanza sul piano formativo gli incontri e le iniziative di programmazione o revisione che l’Associazione promuove a livello locale, provinciale, regionale e mondiale, nonché quelli promossi su tematiche specifiche da e con altre componenti della Famiglia salesiana.
La partecipazione a tali iniziative, promosse dai livelli superiori dell'Associazione, da parte di responsabili e/o rappresentanti dei Centri locali, va adeguatamente preparata, ed i frutti vanno condivisi tra tutti i membri del Centro.
§4. L’Associazione s’impegna ad utilizzare i molteplici mezzi di comunicazione sociale e le nuove tecnologie per collaborare al dialogo culturale, per favorire lo sviluppo della capacità critica e per elaborare programmi formativi accessibili in vari modi.
art. 17. La formazione al servizio di responsabilità
§1. Il servizio di animazione e di responsabilità nell’Associazione è servizio di apostolato, attraverso il quale l’Associazione cresce e matura nella comunione, nella vita spirituale e nella missione salesiana. A tutti i Salesiani Cooperatori può essere richiesto di offrire per un tempo determinato le proprie energie e capacità per un servizio di animazione e responsabilità.
§2. I Salesiani Cooperatori accolgono con disponibilità il tempo di servizio di responsabilità che viene loro richiesto, lo vivono con discernimento e approfondiscono la loro formazione specifica, necessaria per qualificare il loro impegno, secondo i programmi stabiliti dall’Associazione.
Al termine del loro servizio testimoniano la loro appartenenza con atteggiamenti di semplicità e disponibilità nell'Associazione.
Cap. VI
Organizzazione dell’Associazione
art. 18. Centri locali e loro coordinamento a livello provinciale
§1. I Centri locali ordinariamente raggruppano un numero minimo di sei associati che vivono ed operano in un determinato territorio. Si organizzano a livello Provinciale, appena sia possibile con un numero adeguato di almeno tre Centri.
§2. I centri locali possono articolarsi in gruppi d’interesse e d’impegno specifico, sempre seguiti e animati dal Consiglio locale. É conveniente che un membro di tali eventuali gruppi faccia parte del Consiglio.
§3. Associati residenti in un territorio dove non esiste un Centro locale, rimangono sempre collegati con quello più vicino, che mantiene i contatti con loro e ne favorisce la partecipazione alle attività.
§4. L'Associazione è aperta alla possibilità di costituire Centri di Salesiani Cooperatori ovunque la missione salesiana lo richieda, con modalità definite dal Consiglio provinciale.
§5. Gli associati impegnati all’interno di una realtà apostolica ed educativa salesiana possono dar luogo alla nascita di un centro di Salesiani Cooperatori che fanno riferimento alla realtà di quell’opera.
Tali centri s’impegneranno a proporre ai laici operanti nell’opera salesiana un cammino di avvicinamento all’associazione.
§6. Salesiani Cooperatori in situazioni straordinarie che non hanno la possibilità di far riferimento ad un Centro locale saranno direttamente collegati al Consiglio provinciale con modalità definite dal Consiglio stesso che potrà sollecitare a tal fine il ricorso alle moderne tecnologie della comunicazione.
§7. Nell’Ispettore si riconosce, a livello provinciale e nel territorio di riferimento, colui che rappresenta il Rettor Maggiore nei servizi di animazione, di guida carismatica e di promozione della Famiglia salesiana.
§8. Nei centri eretti presso le comunità delle FMA, il Rettor Maggiore, con il consenso della Superiora Generale delle FMA, delega all’Ispettrice di riferimento il servizio di animazione, guida e promozione.
§9. Qualora venisse decisa la soppressione di un’Opera salesiana dei SdB o delle FMA alla quale faceva riferimento un Centro locale dell’Associazione, il Centro locale s’impegnerà a garantire la continuità della presenza salesiana nel territorio, lavorando in stretta intesa con la Chiesa locale e con il consenso del Vescovo diocesano.
L’Ispettore e l’Ispettrice concorderanno con i responsabili del Centro locale le soluzioni di eventuali problemi logistici e organizzativi, conseguenti alla soppressione dell’opera, nonché s’impegneranno ad assicurare la necessaria animazione spirituale mediante la conferma di un delegato o di una delegata.
§10. Quando i Centri locali sono eretti presso opere di SdB ed FMA vicini tra loro, è opportuno che si stabiliscano rapporti d’intesa e di collaborazione, propri di quanti riconoscono di avere in comune la stessa missione e lo stesso spirito, nel rispetto dell’autonomia di ogni centro.
art. 19. Il Consiglio locale
§1. L'Associazione a livello locale è retta collegialmente da un Consiglio.
§2. Il Consiglio locale è costituito da membri eletti dai Salesiani Cooperatori del Centro locale. É composto da un numero conveniente di Consiglieri - ordinariamente da tre a sette e, comunque, non oltre un terzo dei membri del Centro – e dal delegato SdB o dalla delegata FMA con voce attiva.
§3. I Consiglieri eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore triennio.
art. 20. Compiti e ruoli principali del Consiglio locale
§1. Per assicurare il funzionamento dell'Associazione in ordine alle sue finalità apostoliche, in comunione con il Consiglio provinciale, i compiti principali sono:
- progettare , promuovere e coordinare le iniziative formative e apostoliche dei membri;
- curare i legami di unione con la Congregazione salesiana, con l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e con gli altri Gruppi della Famiglia salesiana;
- decidere la convocazione di assemblee;
- provvedere all'amministrazione dei beni dell'Associazione;
- accompagnare gli aspiranti nel loro inserimento nel centro e qualificarne il cammino formativo, d'intesa con il Consiglio provinciale;
- far fruttificare per il bene dell’Associazione le competenze professionali e le ricchezze spirituali di tutti gli associati, valorizzando le differenze ed indirizzandole costruttivamente verso il dono dell’unità;
- animare iniziative che favoriscano la fedeltà vocazionale degli associati e una partecipazione attiva alla vita del centro.
Il rinnovo periodico della Promessa sarà un momento celebrativo qualificato di questo cammino di fedeltà.
§2. Ogni Consiglio locale elegge tra i membri eletti:
- un Coordinatore che ha facoltà di scegliere tra i Consiglieri un vice-coordinatore
- un Amministratore
- un Segretario.
Ogni Consiglio designa un incaricato della Formazione tra i membri del Consiglio: in caso di mancata istituzione di tale figura il Coordinatore ne assume il compito.
§3. É pure compito del Consiglio locale:
- determinare gli ambiti di coordinamento inerenti alla formazione e alla missione nell’Associazione;
- diffondere e far conoscere la spiritualità di don Bosco;
- proporre la vocazione del Salesiano Cooperatore progettando ed attuando possibili iniziative per accogliere gli aspiranti;
- esprimere il parere in merito all’accettazione dell’Aspirante per trasmetterla al Consiglio provinciale;
- verificare collegialmente le iniziative realizzate dai propri membri;
- adottare ulteriori iniziative per favorire un ottimale funzionamento del Centro nel rispetto delle disposizioni del Progetto di vita apostolica dell'Associazione.
art. 21. Compiti e ruoli interni al Consiglio locale
Diversi sono i compiti affidati ai Consiglieri che assumono responsabilità di governo all’interno del Consiglio.
§1. Al Coordinatore locale spetta:
- convocare le riunioni, presiederle, coordinarne i lavori, curare l'esecuzione delle deliberazioni;
- informare gli organismi superiori sulla vita e sulle attività dell'Associazione;
- rappresentare l'Associazione e tenere i rapporti ufficiali, a nome del Consiglio, con gli organismi laicali ed ecclesiali e con gli altri Gruppi della Famiglia salesiana;
- partecipare alla Consulta Ispettoriale della Famiglia salesiana
- prendere decisioni in caso d’urgenza, nell'ambito delle competenze del Consiglio, rendendone successivamente conto;
- convocare le elezioni per il rinnovo del Consiglio, preparare relazioni di verifica al termine di ogni triennio, e attendere con cura al passaggio di consegne tra il Consiglio uscente e quello entrante;
- sostenere e sviluppare nel Centro i programmi e le iniziative proposte dal Consiglio provinciale;
- presentare al consiglio provinciale le richieste di ammissione all’Associazione accompagnate dalla valutazione del consiglio locale e dalle informazioni necessarie
§2. All’Amministratore locale spetta:
- tutelare i beni appartenenti all’Associazione;
- stimolare la solidarietà economica degli associati;
- promuovere iniziative di finanziamento delle varie attività programmate;
- suggerire possibilità di fonti di sostegno e di aiuto economico;
- promuovere fondi di solidarietà per un’azione di sussidiarietà verso le realtà associative più precarie;
- tenere aggiornati i libri di contabilità;
- presentare il bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio locale;
- presentare annualmente il rendiconto finanziario al Consiglio provinciale.
§3. Al Segretario spetta:
- redigere il verbale delle riunioni;
- affiancare il Coordinatore nella gestione degli atti giuridici con la Chiesa e la Società civile;
- curare l’aggiornamento e la tenuta della documentazione d’archivio del Consiglio;
- comunicare periodicamente l’aggiornamento dei dati al Consiglio provinciale.
§4. Al Responsabile della formazione, d'intesa con il Consiglio provinciale, spetta:
- preparare il programma formativo per gli Aspiranti;
- preparare il programma annuale di formazione permanente;
- curare e seguire tutti gli aspetti specifici della formazione.
art. 22. Delegati e Delegate
§1. Gli Ispettori e le Ispettrici, attraverso i Delegati e le Delegate, animano i Centri costituiti presso le loro opere o collegati alle loro Ispettorie.
§2. Ogni Consiglio locale ha il Delegato o la Delegata. Ogni Consiglio provinciale ed il Consiglio mondiale hanno il Delegato e la Delegata. Questi sono animatori spirituali, responsabili soprattutto della formazione salesiana apostolica. A norma del presente Regolamento, fanno parte di diritto dei rispettivi Consigli.
§3. Delegati e Delegate dei livelli locale e provinciale sono nominati dal proprio Ispettore o Ispettrice, udito il parere dei membri del rispettivo Consiglio e tenute presenti, per quanto è possibile, le esigenze dei Centri.
§4. Se il Centro locale non è eretto presso un'opera salesiana di SdB o FMA, l'Ispettore può nominare come Delegato locale un Salesiano Cooperatore o Salesiana Cooperatrice o altro membro della Famiglia salesiana adeguatamente preparati.
§5. Un Delegato o una Delegata, dove è necessario od opportuno, possono ricoprire l'incarico per più Centri locali.
art. 23. Compiti specifici di Delegati e Delegate
§1. Stimolano la responsabilità dei Consigli e ne sollecitano l’autonomia organizzativa nella comunione carismatica con la Società di San Francesco di Sales e con l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
§2. Offrono un servizio di guida spirituale, educativa e pastorale per sostenere un apostolato più efficace dei Salesiani Cooperatori verso i giovani.
§3. Delegati e Delegate provinciali animano i Delegati e le Delegate dei Centri locali per favorirne l’assunzione di responsabilità in merito al proprio compito di animazione spirituale dei Salesiani Cooperatori e di corresponsabilità nella loro formazione salesiana apostolica.
§4. I Delegati e le Delegate provinciali, d’intesa con il Delegato e la Delegata regionale e mondiale, promuovono attività di aggiornamento e formazione di tutti i Delegati e le Delegate della Provincia, aperte alla partecipazione dei responsabili dell’Associazione, sulla dimensione carismatica salesiana, con specifico riferimento al loro compito di animazione spirituale.
art. 24. Organizzazione delle Province e dei Consigli provinciali
§1. I Centri locali di un determinato territorio – stabilito dal Rettor Maggiore con il Consiglio mondiale - costituiscono una Provincia.
§2. A livello provinciale l'Associazione è retta collegialmente da un Consiglio provinciale.
§3. Il Consiglio provinciale è costituito da membri eletti dai Consiglieri dei Centri locali. È composto da un numero conveniente di Consiglieri - da quattro a dodici -, nonché dal Delegato Ispettoriale SdB e dalla Delegata Ispettoriale FMA con voce attiva.
§4. Ogni Consiglio provinciale elegge tra i suoi membri laici:
- un Coordinatore che ha facoltà di scegliere un Vice-Coordinatore tra i Consiglieri
- un Amministratore
- un Segretario
- un Responsabile della formazione.
I Consiglieri provinciali eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti, senza interruzione, per un ulteriore triennio.
art. 25. Compiti e ruoli principali del Consiglio provinciale
§1. Per assicurare il funzionamento dell'Associazione in ordine alle sue finalità apostoliche, in comunione con il Consiglio mondiale, i compiti principali del Consiglio Provinciale sono:
- progettare, promuovere e coordinare le iniziative formative e apostoliche dei membri;
- promuovere la collaborazione tra i Centri locali, incontrandoli e sostenendo l’impegno dei Consigli locali;
- stabilire con i Consigli locali i percorsi di formazione iniziale e permanente, secondo gli orientamenti dell’Associazione;
- accettare l’Aspirante dopo aver ascoltato la proposta e il parere del Consiglio locale e richiedere gli attestati alla SEM (Segreteria Esecutiva Mondiale);
- emettere l’atto collegiale di una dimissione;
- curare i legami di unione con la Società di San Francesco di Sales, con l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e con gli altri Gruppi della Famiglia salesiana;
- dare il parere per la nomina del proprio Delegato o Delegata provinciale;
- promuovere momenti forti di spiritualità e di esercizi spirituali;
- curare e animare iniziative che favoriscono la fedeltà vocazionale degli associati e una partecipazione attiva alla vita dell’Associazione;
- ricevere ed esaminare il rendiconto finanziario della gestione economica dei Centri locali;
- approvare il rendiconto finanziario della propria gestione economica;
- convocare e organizzare il Congresso provinciale;
- partecipare alle iniziative della Consulta regionale;
- provvedere all'amministrazione dei beni dell'Associazione.
art. 26. Compiti e ruoli dei membri del Consiglio provinciale
Diversi sono i compiti affidati ai Consiglieri che assumono responsabilità di governo all’interno del Consiglio.
§1. Al Coordinatore provinciale spetta:
- rappresentare l’Associazione e tenere i rapporti ufficiali, a nome del Consiglio, con gli organismi laicali ed ecclesiali e con gli altri Gruppi della Famiglia salesiana;
- prendere decisioni in caso di urgenza, nell'ambito delle competenze del Consiglio provinciale, rendendone successivamente conto;
- convocare le riunioni, presiederle, coordinarne i lavori, curare l'esecuzione delle deliberazioni;
- convocare le elezioni per il rinnovo del Consiglio, preparare relazioni di verifica al termine di ogni triennio, e attendere con cura al passaggio di consegne tra il Consiglio uscente e quello entrante;
- accompagnare in accordo con i responsabili del Centro locale i Cooperatori impossibilitati ad avere regolari contatti con esso;
- collaborare con il Consigliere mondiale della Regione promuovendone le iniziative e informandolo sulla vita e le attività dell’Associazione;
- partecipare attivamente alla Consulta Ispettoriale della Famiglia salesiana.
§2. All’Amministratore provinciale spetta:
- tutelare i beni appartenenti all’Associazione;
- animare la solidarietà economica dei Centri locali;
- suggerire possibili fonti di sostegno e di aiuto economico;
- promuovere fondi di solidarietà per un’azione di sussidiarietà verso le realtà associative più precarie;
- tenere aggiornati i libri di contabilità;
- presentare il bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio provinciale;
- presentare il rendiconto finanziario annuale al Consiglio mondiale.
§3. Al Segretario provinciale spetta:
- affiancare il Coordinatore nella gestione degli atti giuridici con la Chiesa e la Società civile;
- redigere il verbale delle riunioni;
- curare l’aggiornamento e la tenuta della documentazione d’archivio del Consiglio;
- comunicare annualmente l’aggiornamento dei dati al Consiglio mondiale.
§4. Al Responsabile della formazione spetta:
- redigere un piano formativo per gli aspiranti da concordare con i responsabili locali della formazione;
- redigere programmi di formazione permanente a livello provinciale;
- curare e seguire tutti gli aspetti specifici della formazione nella provincia.
art. 27. Compiti specifici del Consiglio provinciale
§1. É compito del Consiglio provinciale erigere e sopprimere i Centri locali mediante Decreto firmato dal Coordinatore provinciale, con il consenso dell'Ispettore SdB o dell'Ispettrice FMA.
Per un Centro locale fuori dalle opere di SdB o di FMA occorre il consenso scritto del Vescovo diocesano.
§2. La fusione di un centro locale presso un’opera di FMA con un Centro locale presso un’opera di SdB, o viceversa, si realizza con atto collegiale del Consiglio provinciale, uditi i rispettivi Consigli locali, con il consenso dell’Ispettore e dell’Ispettrice competenti, mediante decreto del Coordinatore del medesimo Consiglio provinciale.
Il nuovo Centro locale assume la situazione economica dei due Centri locali precedenti, salva diversa disposizione del Decreto di fusione.
§3. Il Consiglio provinciale definisce le modalità di costituzione di Centri di Salesiani Cooperatori là dove la missione salesiana lo richieda.
§4. I Consigli dei Centri locali riuniti costituiscono il Congresso provinciale. I suoi compiti principali sono:
- stabilire orientamenti e indicazioni concrete per il Consiglio provinciale nei campi della formazione, della missione e dell’organizzazione a livello provinciale;
- verificare l’andamento dell’Associazione nella provincia;
- eleggere il Consiglio provinciale.
Il Congresso provinciale è convocato dal Coordinatore provinciale almeno ogni tre anni in occasione del rinnovo del Consiglio provinciale.
art. 28. La Consulta regionale
§1. Nazioni o aree geografiche con più province della stessa lingua e cultura possono costituire, con il consenso del Rettor Maggiore, una Consulta regionale.
§2. Le Consulte regionali, quali organi di coordinamento e di animazione, hanno come finalità il servizio per una più efficace collaborazione nella comunione tra i Consigli provinciali e il Consiglio mondiale. Ogni Consulta rappresenta un luogo di confronto e di comunicazione per condividere piani di apostolato e di formazione a beneficio di tutta la Regione.
§3. Fanno parte della Consulta regionale: il Consigliere mondiale della regione che la presiede, i Coordinatori provinciali, il Delegato SDB e la Delegata FMA ed altri responsabili (formazione, amministrazione, segreterio) secondo quanto stabilito dal Direttorio della stessa Consulta.
§4. Il Delegato e la Delegata della Consulta sono designati dagli Ispettori e dalle Ispettrici interessati.
§5. Le modalità di incontro, di organizzazione e coordinamento della Consulta regionale e del Congresso regionale vanno definiti nel Direttorio.
art. 29. Il Congresso regionale
§1. Il Congresso regionale è costituito da tutti i membri dei Consigli provinciali di una regione e dai membri della Consulta regionale se costituita.
§2. Il Congresso regionale è convocato dal Consigliere mondiale della Regione.
§3. Compiti del Congresso regionale:
- redigere il regolamento per il funzionamento della Congresso regionale;
- eleggere il nuovo Consigliere mondiale della regione secondo le modalità approvate dal Rettor Maggiore e tenendo conto che i membri religiosi votanti non possono superare 1/3 degli aventi diritto al voto
- stabilire i criteri di partecipazione e le modalità di elezione dei responsabili della Consulta regionale
- eleggere i Responsabili della Consulta regionale, non necessariamente tra i membri del Congresso;
- verificare periodicamente lo stato dell’Associazione nella regione e dare indicazioni operative.
art. 30. Il ministero del Rettor Maggiore
Nell'esercizio del suo ministero, attuato personalmente o attraverso il suo Vicario, o altro suo rappresentante, il Rettor Maggiore si avvale ordinariamente del Consiglio mondiale dei Salesiani Cooperatori, soprattutto per animare l'intera Associazione e coordinare le iniziative formative ed apostoliche.
art. 31. Il Consiglio mondiale
§1. Per raggiungere gli scopi essenziali del Progetto di Vita Apostolica e per una più efficace vitalità e collaborazione interna, il Rettor Maggiore si avvale di un Consiglio a livello mondiale.
§2. Il Consiglio mondiale collabora con il Rettor Maggiore e il suo Vicario per il governo e l'animazione dell'Associazione: fornisce orientamenti generali in ordine alle iniziative formative, apostoliche, organizzative e amministrative, affidate all'animazione dei Consiglieri mondiali.
§3. Il Consiglio mondiale è composto da:
- il Coordinatore mondiale
- l’Amministratore mondiale
- il Segretario mondiale
- il Delegato mondiale SdB
- la Delegata mondiale FMA, rappresentante dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice per i Salesiani Cooperatori presso le loro opere
- i Consiglieri mondiali delle singole Regioni, eletti dai rispettivi Congressi regionali.
§4. I compiti del Consiglio mondiale sono:
- favorire il collegamento di tutte le Regioni con il Rettor Maggiore;
- conoscere la realtà delle diverse Regioni e presentarla al Rettor Maggiore;
- fornire al Rettor Maggiore opportune ed utili informazioni per procedere all'adozione di decisioni e orientamenti;
- orientare e promuovere l’applicazione pratica delle decisioni e degli orientamenti del Rettor Maggiore per l’Associazione.
§5. I compiti specifici dei Consiglieri mondiali vengono definiti dal Consiglio in sede di prima riunione contestualmente alla nomina del Coordinatore, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto nel Progetto di Vita Apostolica mediante l’adozione di uno specifico Direttorio.
In esso vengono definite anche le modalità di partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio mondiale.
§6. Il Consiglio mondiale approva i Direttorii predisposti a livello Regionale e Provinciale dai competenti organi.
§7. Il Consiglio mondiale presenta al Rettor Maggiore, per ogni Regione, le modalità di elezione del Consigliere mondiale. Queste possono avvenire anche per corrispondenza.
§8. Il Consiglio mondiale garantisce l’animazione ai livelli mondiale attraverso appositi strumenti di comunicazione nelle lingue principali dell’Associazione.
art. 32 Il funzionamento del Congresso mondiale
§1. Per rendere più agevole e funzionale la sua azione, il Consiglio mondiale si avvale di una Segreteria Esecutiva Mondiale (SEM) della quale fanno parte il Coordinatore mondiale, il Consigliere Segretario mondiale, il Consigliere Amministratore mondiale, il Delegato mondiale SdB e la Delegata mondiale FMA.
§2. Per la nomina del Coordinatore mondiale, i Consiglieri mondiali per la Regione, il Delegato mondiale SdB e la Delegata mondiale FMA, propongono al Rettor Maggiore una terna di nomi scelti anche fuori dal Consiglio.
A scrutinio segreto si eleggono l’Amministratore mondiale e il Segretario mondiale, che possono essere scelti anche esternamente al Consiglio. Nel caso fossero eletti membri del Consiglio il secondo eletto delle regioni di loro appartenenza subentrerà nell’incarico di Consigliere mondiale.
§3. Tutti i membri eletti del Consiglio mondiale durano in carica sei anni, e ordinariamente non saranno rieletti per un secondo sessennio consecutivo.
§4. Le direttive del Consiglio mondiale diventano esecutive dopo l’approvazione del Rettor Maggiore.
§5. Ai lavori del Consiglio mondiale possono essere invitati, senza diritto di voto, i Coordinatori mondiali, le Delegate e i Delegati emeriti.
art. 33 Il Congresso mondiale
§1. Il Congresso mondiale, espressione massima di rappresentanza dell’Associazione, raduna Salesiani Cooperatori da tutte le Regioni in unità e comunione con il Rettor Maggiore, secondo criteri di partecipazione e modalità organizzative definite, di volta in volta, in base alle finalità specifiche del Congresso.
Il Congresso mondiale è indetto prevalentemente per:
- approvare modifiche al Progetto di Vita Apostolica;
- affrontare temi di interesse specifico a livello mondiale;
- stabilire linee operative sui temi posti all’ordine del giorno;
- celebrare momenti particolarmente importanti della vita e della storia dell’Associazione e della Chiesa.
§2. Compete al Rettor Maggiore, su proposta del Consiglio mondiale, determinare il tema, la sede e i partecipanti, dei Congressi mondiali ordinari e straordinari, affidandone l'organizzazione alla Segreteria Esecutiva Mondiale (SEM).
art. 34. L'amministrazione dei beni dell'Associazione
Il Rettor Maggiore con il Consiglio mondiale amministra i beni dell’Associazione a livello mondiale.
Egli rappresenta l’autorità competente a concedere ai consigli locali e provinciali le licenze per porre gli atti di straordinaria amministrazione e per le alienazioni, che non richiedono l’intervento della Sede Apostolica, Fermo restando il disposto dell’art. 39 dello Statuto.
art. 35. Disposizioni finali
§1. I Salesiani Cooperatori sono invitati a rispettare e ad applicare il presente Regolamento.
§2 Per rendere flessibili e adattabili alle realtà territoriali dell’Associazione i principi e le prescrizioni in esso contenuti, le strutture di animazione e governo previste dal presente regolamento possono predisporre appositi Direttorii che integrano e/o applicano aspetti specifici del Regolamento riguardanti il governo e l’animazione dei Centri.
Ogni Direttorio viene sottoposto alla valutazione del Consiglio competente (locale/provinciale) che lo accetta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, e lo presenta al Consiglio immediatamente superiore per la definitiva approvazione.
Nel caso delle Consulte regionali, i Direttorii saranno predisposti dal Congresso regionale e presentati al Consiglio mondiale per l'approvazione definitiva.
Il medesimo processo si applica per l’approvazione delle modifiche dei diversi Direttori.
§3. Il presente Regolamento potrà essere modificato su proposta del Superiore dell’Associazione, del Consiglio Mondiale o dei Consigli provinciali. In qualsiasi caso spetta al Superiore dell’Associazione approvare l’iniziativa di modifica che sarà opportunamente pubblicata.
§4. La proposta della modifica dovrà:
- offrire la presentazione chiara e dettagliata dei motivi che possono giustificare la modifica;
- definire gli obiettivi concreti che persegue;
- indicare i principi in cui si articola.
Il processo di modifica viene determinato dal Consiglio mondiale sotto la supervisione del Rettor Maggiore. La proposta di modifica dovrà essere approvata successivamente dalla maggioranza assoluta dei partecipanti al Congresso mondiale e dal Superiore dell’Associazione.
art. 22. Presenza salesiana nel mondo
§1. I Salesiani Cooperatori si sentono “intimamente solidali” con il mondo in cui vivono e nel quale sono chiamati ad essere luce e lievito. Credono nelle risorse interiori della persona. Condividono i valori della propria cultura e s’impegnano perché essa sia guidata dall’umanesimo cristiano.
Promuovono le novità con senso critico cristiano. Integrano nella loro vita “tutto ciò che è buono”, mettendosi in ascolto soprattutto dei giovani.
§2. Di fronte alle molteplici sfide ed alle difficoltà nelle quali sono chiamati ad operare, assumono un atteggiamento costruttivo. S’impegnano a costruire ed a diffondere nella società una cultura cristiana della solidarietà e dell’accoglienza.
art. 23. Stile di azione
I Salesiani Cooperatori santificano la loro esistenza nel quotidiano e radicano la loro azione nell’unione con Dio. Vivono da “buoni cristiani e onesti cittadini”. Sono disponibili, altruisti, generosi e credono nel valore della gratuità.
art. 24. Stile di relazione
I Salesiani Cooperatori nelle loro relazioni praticano l’amorevolezza voluta da don Bosco. Sono aperti, cordiali e gioiosi, pronti a fare il primo passo e ad accogliere sempre gli altri con bontà, rispetto e pazienza. Tendono a suscitare rapporti di fiducia e amicizia per creare un clima di famiglia fatto di semplicità e affetto. Sono operatori di pace e cercano nel dialogo il chiarimento e l’accordo.
art. 25. Stile di preghiera
§1. I Salesiani Cooperatori sono convinti che, senza l’unione con Gesù Cristo, non possono nulla. Invocano lo Spirito che li illumina e dà forza giorno per giorno. La loro preghiera è semplice e fiduciosa, gioiosa e creativa, impregnata di ardore apostolico, aderente alla vita, e si prolunga in essa.
Per alimentare la vita di preghiera i Salesiani Cooperatori ricorrono alle fonti spirituali offerte dalla Chiesa, dall’Associazione e dalla Famiglia salesiana. Partecipano attivamente alla liturgia, valorizzano le forme di pietà popolare che possano arricchire la loro vita spirituale.
§2. Rinvigoriscono la loro fede nell’esperienza sacramentale. Trovano nell’Eucarestia l’alimento della loro carità apostolica. Nella Riconciliazione incontrano la misericordia del Padre che imprime nella loro vita una dinamica e continua conversione e li fa crescere nella capacità di perdonare.
§3. Rafforzano altresì la loro vita interiore e apostolica con momenti di spiritualità, programmati anche dall’Associazione.
art. 26. In comunione con Maria e i nostri Santi
§1. I Salesiani Cooperatori, come don Bosco, nutrono un amore filiale per Maria Ausiliatrice, Madre della Chiesa e dell’umanità. Ella ha cooperato alla missione salvifica del Salvatore e continua a farlo anche oggi come Madre e Ausiliatrice del Popolo di Dio. È guida speciale della Famiglia salesiana. Don Bosco ha affidato a Lei i Salesiani Cooperatori, perché ne ricevano protezione e ispirazione nella missione.
§2. Si rivolgono con particolare affetto a San Giuseppe, Patrono della Chiesa universale. Ricorrono con fiducia all’intercessione di San Giovanni Bosco, “padre e maestro” dei giovani e di tutta la Famiglia salesiana.
§3. Tra i modelli di vita apostolica, venerano con predilezione San Francesco di Sales, Santa Maria Domenica Mazzarello, Alexandrina Maria da Costa, Mamma Margherita e gli altri santi, beati e venerabili della Famiglia salesiana.
Cap. V
Appartenenza e formazione del Salesiano Cooperatore e della Salesiana Cooperatrice
art. 27. Entrata nell’Associazione
§1. L'impegno di diventare Salesiani Cooperatori esige una scelta libera, graduale, motivata, maturata sotto l’azione dello Spirito Santo e accompagnata dai responsabili. L’aspirante, che desidera entrare a far parte dell’Associazione, accetta un programma adeguato di preparazione.
§2. Quando l’aspirante ha raggiunto una sufficiente maturazione nel carisma salesiano, riconosciuta dai responsabili del Centro, presenta la sua domanda di ammissione. Si richiede comunque che abbia raggiunto la maggiore età.
§3. L’appartenenza all’Associazione inizia con la Promessa personale, con la quale si esprime la volontà di vivere il Battesimo secondo il presente Progetto di Vita Apostolica.
art. 28. Valore dell’appartenenza
§1. I Salesiani Cooperatori sono consapevoli che l’appartenenza all’Associazione costituisce una privilegiata esperienza di fede e di comunione ecclesiale. Rappresenta, inoltre, un elemento vitale per il sostegno della propria vocazione apostolica.
§2. Riconoscono che quest’appartenenza necessita di segni concreti di presenza e partecipazione attiva alla vita dell’Associazione.
art. 29. Responsabilità e iniziative per la formazione
§1. I Salesiani Cooperatori sono i primi responsabili della propria formazione umana, cristiana, salesiana e professionale.
§2. L'Associazione promuove e sostiene la formazione personale e di gruppo attraverso l’azione di Salesiani Cooperatori qualificati, Delegati e Delegate, ed altri membri della Famiglia salesiana.
art. 30. Fedeltà agli impegni assunti
§1. Essere Salesiani Cooperatori è una vocazione che dura tutta la vita. Con profondo senso di appartenenza i Salesiani Cooperatori sapranno esprimere nel quotidiano testimonianza, apostolato, forme di servizio. Sono chiamati da Dio a vivere il carisma salesiano nell’Associazione, pur nell’apertura e nella disponibilità all’impegno in iniziative promosse da altre realtà ed organizzazioni ecclesiali, religiose e civili.
La loro fedeltà è sostenuta dall’affetto e dalla solidarietà dei membri dell’Associazione e della Famiglia salesiana.
§2. Per consolidare il valore dell’appartenenza all’Associazione - e tramite questa alla Famiglia Salesiana - gli impegni associativi assunti con la Promessa vanno confermati secondo le modalità più opportune stabilite dal Regolamento.
art. 31 Uscita dall’Associazione
§1. Il Salesiano Cooperatore, o la Salesiana Cooperatrice, che per scelta personale intende cessare la propria appartenenza all’Associazione, presenterà al Consiglio locale una dichiarazione scritta, che motivi e attesti la propria decisione. Il Consiglio locale trasmetterà copia della dichiarazione al Consiglio provinciale.
§2. La decisione di escludere dall’Associazione uno dei suoi membri per gravi motivi, dovrà essere presa dal Consiglio provinciale, su richiesta motivata del Consiglio locale, in spirito di carità e di chiarezza, dopo aver verificato uno stile di vita non coerente con i doveri fondamentali espressi nello Statuto e nel Regolamento, e comunicata all’interessato per scritto.
art. 32. Significato e formula della Promessa
§1. Il senso e lo scopo della Promessa è di esprimere la volontà di vivere l’opzione battesimale secondo il Progetto di Vita Apostolica. Don Bosco stesso proponeva la promessa quale espressione apostolica della vocazione salesiana nel mondo.
§2. La Promessa[1]
«O Padre, Ti adoro perché sei buono e ami tutti.
Ti ringrazio per avermi creato e redento
per avermi chiamato a far parte
della tua Chiesa
e fatto conoscere in essa
la Famiglia apostolica di don Bosco,
che vive per Te al servizio dei giovani
e dei ceti popolari.
Attratto dal tuo Amore misericordioso,
voglio riamarti facendo del bene.
Per questo, dopo essermi preparato,
PROMETTO
di impegnarmi a
vivere il Progetto evangelico dell’Associazione dei Salesiani Cooperatori, e cioè:
essere fedele discepolo di Cristo nella Chiesa cattolica;
lavorare nel tuo Regno, specialmente per la promozione e la salvezza dei giovani;
approfondire e testimoniare lo spirito salesiano;
collaborare, in comunione di Famiglia, alle iniziative apostoliche della Chiesa locale.
Donami, o Padre, la forza del tuo Spirito,
perché io sappia essere fedele
a questo proposito di vita.
Maria Ausiliatrice, Madre della Chiesa,
mi assista e mi guidi. Amen».
Cap. VI
Organizzazione dell’Associazione
art. 33. Le ragioni dell’organizzazione
I Salesiani Cooperatori chiamati a vivere la loro vocazione avvertono la necessità di avere una adeguata struttura organizzativa. Essi si organizzano in Associazione intesa come strumento che li aiuta a vivere in spirito di unità, secondo l’invito di don Bosco, il loro Progetto di Vita Apostolica.
art. 34. Organizzazione flessibile
L’Associazione, fedele alla volontà del Fondatore, ha una struttura flessibile e funzionale, fondata su tre livelli di governo: locale, provinciale e mondiale.
Con questa organizzazione intende valorizzare l’efficacia della sua azione sul territorio e l’apertura all’universalità della comunione e della missione.
art. 35. Governo e animazione a livello locale, provinciale e mondiale
L’Associazione, fatta salva l’autorità del Rettor Maggiore, rappresentato normalmente dal suo Vicario, o da un suo delegato, si affida per il proprio governo e per l’animazione ai Consigli, che includono la presenza anche di membri religiosi nominati dagli Ispettori e dalle Ispettrici. La rappresentanza legale dell’Associazione è affidata al coordinatore del rispettivo Consiglio.
art. 36. Il livello locale
§1. Il nucleo fondamentale della realtà associativa è il Centro locale. Ordinariamente raggruppa i Salesiani Cooperatori che operano in un determinato territorio. Il Centro è eretto preferibilmente presso un'opera dei Salesiani di don Bosco o delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
§2. I centri locali sono diretti collegialmente da un Consiglio locale che elegge tra i suoi membri un coordinatore locale. Ogni Centro ha un delegato o una delegata nominati dal rispettivo Ispettore o Ispettrice.
§3. Uomini e donne di buona volontà, anche di altra confessione, religione e cultura, simpatizzanti del carisma salesiano, possono condividere le iniziative del Centro locale ed offrire la loro collaborazione come amici di don Bosco.
art. 37. Il livello provinciale
§1 I Centri locali si organizzano in Province erette dal Rettor Maggiore, previa proposta del Consiglio mondiale.
§2 In considerazione degli speciali vincoli che legano l’Associazione ai Salesiani di Don Bosco ed alle Figlie di Maria Ausiliatrice, le Province si relazionano con la realtà delle rispettive Ispettorie.
§3 Ogni Provincia ha un Consiglio provinciale eletto dai consigli locali secondo le modalità previste dal Regolamento.
§4 Il Consiglio provinciale si organizza collegialmente eleggendo tra i suoi membri un coordinatore provinciale. Ogni Consiglio provinciale ha un delegato e una delegata nominati dal rispettivo Ispettore e Ispettrice.
§5 Per animare l’Associazione, le Province, nel rispetto della loro autonomia di governo, sono organizzate in regioni affini per lingua, cultura, territorio, con decisione del Rettor Maggiore d’intesa con il Consiglio mondiale. Esse eleggono il Consigliere mondiale della regione. Gli Ispettori e le Ispettrici interessati di comune accordo nominano un Delegato regionale e una Delegata regionale.
art. 38. Il livello mondiale
§1 Il Consiglio mondiale è composto dai Consiglieri mondiali eletti dalle Regioni e dalla Segreteria Esecutiva Mondiale (SEM). Questa è formata dal Coordinatore mondiale, nominato direttamente dal Rettor Maggiore, dall’Amministratore mondiale e dal Segretario mondiale eletti - a scrutinio segreto - nell’ambito del Consiglio mondiale dai Consiglieri stessi, dal Delegato mondiale SDB nominato dal Rettor Maggiore e dalla Delegata mondiale FMA nominata dal Rettor Maggiore su proposta della Madre Generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
§2. I membri del Consiglio mondiale durano in carica sei anni.
§3. Le direttive del Consiglio mondiale diventano esecutive solo dopo l’approvazione del Rettor Maggiore.
art. 39. L’amministrazione dei beni dell’Associazione
§1. L’Associazione dei Salesiani Cooperatori, in quanto persona giuridica ecclesiastica pubblica, ha la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali, a norma del diritto. I beni posseduti dall’Associazione come tale sono beni ecclesiastici.
§2. Il Rettor Maggiore con il Consiglio mondiale amministra i beni dell’Associazione a livello mondiale ed è l’autorità competente a concedere ai Consigli locali e provinciali le licenze per porre gli atti di straordinaria amministrazione e per le alienazioni, che non richiedono l’intervento della Sede Apostolica.
§3. I Consigli, tramite un amministratore scelto al proprio interno, curano la gestione dei beni dell’Associazione. L’amministratore inoltre predispone annualmente il rendiconto finanziario da presentare al Consiglio di livello superiore.
art. 40. Disposizioni finali
§1. L’Associazione dei Salesiani Cooperatori è retta dal presente Statuto. Altre norme sono contenute nel Regolamento a livello mondiale o nei Direttorii ai vari livelli.
Ø Lo Statuto definisce l’identità vocazionale del Salesiano Cooperatore, lo spirito, la missione e i principi della struttura organizzativa dell’Associazione.
Ø Il Regolamento contiene quei punti pratici che specificano e regolano l’azione, la metodologia, la struttura e l’organizzazione. Rende i principi dello Statuto, a cui è subordinato, applicabili in forme operative nella vita quotidiana dell’Associazione.
Ø I Direttorii sono disposizioni particolari dell’Associazione per adattare lo Statuto ed il Regolamento al funzionamento concreto nelle diverse realtà territoriali o attività specifiche. Sono approvati dai rispettivi Consigli e ratificati dai Consigli di ambito immediatamente superiore, i quali dovranno garantirne la conformità alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento.
§2. Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta del Moderatore supremo, del Consiglio mondiale o dei Consigli provinciali. In qualsiasi caso spetta al Superiore dell’Associazione approvare la proposta di modifica, che sarà opportunamente pubblicata.
La proposta di modifica dovrà stabilire: la presentazione chiara e dettagliata dei motivi che possono giustificare la modifica; gli obiettivi concreti che persegue; i principi in cui si articola.
Il processo di modifica sarà definito dal Consiglio mondiale, sotto la supervisione del Rettor Maggiore.
La modifica dovrà essere approvata successivamente dalla maggioranza assoluta dei partecipanti al Congresso Mondiale, dal Superiore dell’Associazione e dalla Sede Apostolica.
Conclusione
art. 41. Una via alla santità
I Salesiani Cooperatori e le Salesiane Cooperatrici scelgono di condividere il percorso evangelico tracciato nel presente Statuto e nel Regolamento.
S’impegnano responsabilmente in questa via che porta alla santità.
Il Signore accompagna con l’abbondanza della sua grazia tutti coloro che operano nello spirito del “da mihi animas”, facendo del bene alla gioventù ed ai ceti popolari.
Roma, 8 dicembre 2006
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[1] La presente formula potrà essere adattata secondo le diverse situazioni, purché ne siano rispettati i contenuti. Quando si rinnova la Promessa invece di “dopo essermi preparato, prometto…” si dice: “rinnovo la promessa di …”